Il nostro statuto

Statuto della Bottega dell’Arte deliberato in sede Assembleare in data 15 maggio 2017

Costituzione — Denominazione – Sede
Art. 1. E’ costituita con sede in Missaglia via corte di Barriano n.28 I’ Associazione di promozione sociale denominata ” BOTTEGA DELL’ARTE” ai sensi della Legge 383/2000, della LR 01/2008 Cap. III e successive modifiche nonché nel rispetto degli arti. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. L’Associazione “BOTTEGA DELL’ARTE” più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività
Art. 3. L’Associazione in particolare persegue la finalità di diffondere, far conoscere ed insegnare le arti figurative quindi ha finalità educative, culturali e ricreative.
Art. 4. L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
• Promuovere, valorizzare e diffondere la cultura artistica in genere
• Organizzare corsi di educazione artistica, di perfezionamento, sia a livello nazionale che internazionale
• Promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, seminari, conferenze, incontri, mostre, concorsi
• Incentivare scambi culturali e gemellaggi artistici con gruppi italiani e stranieri
• Valorizzare e promuovere beni culturali e artistici legati al territorio; il cinema, delle lettere, delle scienze e tutto quanto concorra all’educazione culturale della persona;
• Promuovere attività ed iniziative tendenti alla formazione nel campo delle arti figurative
• Organizzare corrispondenze, scambi scolastici, mostre, viaggi di studio ed ogni altra attività utile per la formazione socio-culturale;
• Produrre, diffondere pubblicazioni scritte o in forma multimediale inerenti approfondimenti legati all’arte, alla storia, alla musica ed alla letteratura;
• Contribuire al miglioramento dei metodi di insegnamento delle arti figurative, per accrescerne l’efficacia, anche mediante l’uso di appropriati ausili didattici;
• Attivare .e rafforzare partnerships e reti internazionali con quanti, persone o enti, già svolgono attività culturale e nei diversi campi dell’espressione artistica;
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.

Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la oro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea. Viene concessa la facoltà al Consiglio Direttivo, le cui funzioni sono meglio definite dall’art. 18 al 21 del presente Statuto, di nominare a propria insindacabile discrezione i cosiddetti “soci onorari”, ovvero persone particolarmente meritevoli a cui viene riconosciuta la gratuita associazione all’Ente per un anno o più. Tale riconoscimento fondato sulla meritevolezza dell’associando, implica comunque per questi soggetti l’integrale rispetto del regolamento dei soci.
Art. 7. Il Consiglio Direttivo ha il potere di decidere se sull’accogliere o il rigettare la domanda di ammissione dell’aspirante. In caso di rigetto dovrà specificarne i motivi.

Diritti e doveri dei soci
Art. 8. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni a titolo non oneroso, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Art. 9 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo che si esauriscono effettivamente nella copertura del puro costo sostenuto.
L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle norme previdenziali ed assicurative obbligatorie per legge.
Art. 10. La qualità di socio si perde:
a. per decesso;
b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
c. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d. per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; parimenti perdono la qualifica di socio coloro che senza motivata ragione risultino imputabili di prolungata inattività rispetto gli scopi propri dell’associazione.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall’Assemblea nella prima convocazione utile della stessa. In quest’ultimo caso, contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per proporre ricorso all’ Assemblea che all’uopo deciderà irrevocabilmente.

Organi sociali e cariche elettive
Art. 11. Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Vicepresidente con funzioni di Direttore Artistico;
• il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art 12 L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti associativi, salvo il caso dei soci onorari di cui all’art. 6 del presente Statuto.
L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio che viene fissata al 31 agosto di ogni anno, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne e fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o in sua assenza dal Vicepresidente.
Al fine di convocare l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta libera; in tale sede il Consiglio Direttivo definisce il giorno, l’ora ed il luogo della prima convocazione; inoltre definisce con le medesime modalità la convocazione della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo la prima convocazione.
Le Assemblee dei soci possono essere sia ordinarie sia straordinarie, a seconda dell’oggetto a cui fanno riferimento. Le Assemblee sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate con qualsiasi mezzo purché forniscano la prova di ricezione da parte dell’interessato, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, con preavviso di almeno otto giorni prima del giorno previsto per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora e la sede della convocazione; inoltre deve obbligatoriamente contenere l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 13. L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ consentita l’espressione del voto di delega laddove la delega esponga esattamente il nome del delegato e riporti chiaramente il nominativo e la firma del delegante. Le deleghe in bianco conferiscono piena capacità decisionale al delegato in merito alle scelte da discutere in sede assembleare. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto voto. Le operazioni di voto vengono assunte normalmente per alzata di mano. Invece qualora la votazione abbia ad oggetto l’elezione delle cariche sociali, si dovrà procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda appositamente approntata. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, opportunamente nominato dai presenti all’adunanza, dell’Assemblea.

Art.15 L’ Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico consuntivo;
• definisce il programma generale annuale di attività;
• procede alla nomina dei consiglieri e delle cariche elettive del Presidente e del Vicepresidente e del tesoriere alla scadenza del loro mandato;
• determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
• discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
• delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
• decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art.10;
• discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ Ordine del Giorno.

Art. 16. L’ Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Consiglio Direttivo
Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 18. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo purché con prova di ricezione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di incarichi quali le nomine degli organi associativi o comunque riguardanti i singoli associati; in questo caso la votazione avviene a scrutinio segreto.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
• ha l’obbligo di vigilanza sull’operato del Tesoriere;
• cura l’esecuzione di quanto deliberato dall’ Assemblea;
• sottopone all’Assemblea il programma annuale di attività;
• presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
• conferisce procure generali e speciali;
• instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
• propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
• ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
• delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art.I0;
• nomina i “soci onorari” come definito nell’art. 6 del presente Statuto.
Art.20. Nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, comunque in numero non superiore alla maggioranza, il consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente
Art.21. ll Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Direttore artistico vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Vicepresidente con funzioni di Direttore Artistico
Art.22. Il Vicepresidente organizza le attività dell’associazione nell’ambito artistico tra cui a titolo esemplificativo:
• Organizza e sovraintende la scuola d’arte proposta ai soci;
• Organizza mostre ed esposizioni delle opere d’arte degli associati e degli eventuali collaboratori esterni.
Al Vicepresidente spetta la valutazione estetica delle opere d’arte e la loro adeguatezza e inadeguatezza ad essere esibite negli eventi organizzati dell’associazione.
Art.23. Il Vicepresidente esercita le mansioni del Presidente in caso di sua temporanea assenza o vacatio pro-tempore che potrebbe presentarsi, ad esempio, nel periodo transitorio la sua nomina.

Il Tesoriere
Art.24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle scelte adottate dal Consiglio Direttivo, inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere gli è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari con l’obbligo di riferire periodicamente agli stessi. Ha la firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. La vigilanza sull’operato del Tesoriere viene affidata al Consiglio Direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
Art.25. L’esercizio sociale decorre dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio presenta per l’approvazione all’ Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso e il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Art.26. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• quote associative
• contributi di simpatizzanti;
• contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
• donazioni e lasciti testamentari;
• entrate derivanti da iniziative promozionali (sponsorizzazioni) finalizzate al proprio finanziamento;
• ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.27. Il patrimonio sociale è costituito da:
• beni immobili e mobili;
• donazioni, lasciti o successioni;
• altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art.28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art.29. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art.18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Norma finale
Art.30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.